Etichettatura
Il decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 (in vigore dal 26 settembre 2020) che recepisce la “Direttiva rifiuti e imballaggi” ha apportato modifiche al comma 5 dell’articolo 219 del d.lgs. 152/2006 che interessano l’etichettatura degli imballaggi.
“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.
La norma in esame contiene, quindi, due importanti novità. In primo luogo, l’etichettatura ambientale degli imballaggi diventa obbligatoria e dovrà essere attuata sulla base di quanto disposto dalle norme UNI.
In secondo luogo, viene introdotto l’obbligo per i produttori, definiti dall’art. 218, lettera r del D.L.vo 152/2006 come “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiale di imballaggio”), di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.
Invitiamo a consultare Le linee guida sull’etichettatura ambientale degli imballaggi che CONAI ha redatto per provare a dare risposte all’obbligo di etichettatura e il tool e-tichetta utile per costruire l’etichetta ambientale completa del proprio imballaggio.
Sulla pagina Youtube di Conai è possibile anche rivedere, nella playlist Academy, i seminari sull’etichettatura che periodicamente vengono organizzati e promossi da CONAI per le aziende.
Per l’etichettatura degli imballaggi in alluminio permane l’obbligo di utilizzare il sistema alfanumerico del materiale ALU 41 che fa riferimento alla Decisione 97/129/CE, mentre in accompagnamento allo stesso, a livello volontario, è consentito utilizzare, come da prassi ormai consolidata nel settore, il simbolo ALU che fa riferimento al report CEN/CR 14311.