Il Contributo Ambientale Conai
Che cos’è il CAC e a chi è rivolto
Il Contributo Ambientale, stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale il Consorzio Nazionale Imballaggi – Conai ripartisce tra i Produttori e gli Utilizzatori d’imballaggio i costi della raccolta differenziata, del riciclo e del recupero dei rifiuti di imballaggi.
Il CAC: Contributo Ambientale Conai
Il CAC (Contributo Ambientale Conai) viene stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio e rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale il Consorzio Nazionale Imballaggi – Conai ripartisce tra i Produttori e gli Utilizzatori d’imballaggio i costi della raccolta differenziata, del riciclo e del recupero dei rifiuti di imballaggi.
Il Contributo Ambientale viene applicato ogni volta che vengono immessi imballaggi sul mercato e viene applicato al momento della “prima cessione” ossia quando:
- l’imballaggio finito passa dal Produttore all’Utilizzatore
oppure
- l’imballaggio passa da un Importatore ad un Utilizzatore
- vengono importati imballaggi pieni
I costi della raccolta, riciclo e recupero vengono determinati sulla base del Programma Generale per la prevenzione e la gestione, redatto sulla base dei Programmi di Prevenzione dei Consorzi di filiera, tra cui CIAL.
Conai ridistribuisce l’ammontare dei contributi, pagati dalle imprese e relativi ad ogni materiale, ai Consorzi di filiera competenti, dopo aver detratto i costi necessari al proprio funzionamento nonché quello dell’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti.
Riferimenti normativi del Contributo Ambientale Conai (il CAC)
L’obbligatorietà del versamento del Contributo Ambientale Conai è fissata dagli articoli 38 e 41 del Dlgs 22/1997.
In particolare l’articolo 41, comma 2, stabilisce che la ripartizione di tali costi debba avvenire “in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell’anno precedente per ciascuna tipologia di materiale”.
Lo stesso principio viene ripreso e sviluppato dallo Statuto e dal Regolamento Conai. In particolare, l’articolo 14 dello Statuto Conai precisa che “le somme dovute da tutti i Consorziati, Produttori e Utilizzatori, sono sempre prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell’ammontare dovuto e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della cessione, dal Consorziato che effettua nel territorio nazionale la prima cessione a un Utilizzatore”.
Entità del Contributo Ambientale per materiale
Nell’art. 7, comma 2, del Regolamento Conai viene stabilito che: “… Il Contributo Ambientale Conai (…) è così determinato, sulla base del Programma Generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e in relazione ai costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero di rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio di raccolta differenziata, per ciascuna tipologia di materiale…”.
L’entità del Contributo Ambientale sugli imballaggi in Alluminio, a partire dal 1′ aprile 2024, è di 12,00 euro/ton.
Di seguito è possibile scaricare la guida completa al contributo Conai aggiornata all’anno 2024:
- il primo volume con adempimenti, procedure e schemi esemplificativi
- il secondo volume con la modulistica