Il Senato italiano ha approvato definitivamente il disegno di legge sui delitti contro l’ambiente.
L’approvazione è arrivata dopo una battaglia di vent’anni ed è stata salutata come una grande vittoria per i movimenti ambientalisti italiani.
Il disegno di legge era un’iniziativa parlamentare e non governativa: era nato da una proposta di legge del presidente della Commissione ambiente della Camera, Ermete Realacci. Con la sua approvazione alcuni crimini contro l’ambiente non saranno più considerati semplici contravvenzioni ma reati inseriti nel codice penale italiano, i tempi di prescrizione sono raddoppiati e le pene possono arrivare fino a 20 anni di carcere.
Cinque nuovi reati
In base al nuovo provvedimento diventano reati l’inquinamento ambientale, il disastro ambientale, l’impedimento dei controlli, l’omessa bonifica e il traffico di materiale radioattivo.
Inquinamento ambientale
Il nuovo articolo del codice penale punisce l’inquinamento ambientale con la reclusione da 2 a 6 anni e con una multa che può andare da 10 mila a 100 mila euro. L’inquinamento ambientale punisce chi provoca «una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna».
Sono previste anche delle aggravanti con un aumento delle pene nel caso il reato di inquinamento abbia provocato delle lesioni o la morte di una o più persone. Le pene vengono aumentate in modo progressivo a seconda che ci sia stata lesione semplice, lesione grave, gravissima o morte. Se gli eventi lesivi derivati dal reato sono plurimi e a carico di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo: il limite massimo per la detenzione è 20 anni.
Disastro ambientale
Vengono considerati disastri ambientali: «l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema, l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo». In questi casi le pene vanno da 5 a 15 anni ed è prevista un’aggravante: quando il disastro ambientale viene commesso in un’area protetta o sottoposta a vincolo o causa danno a specie animali o vegetali protette.
Delitti colposi
Nel caso in cui i reati di inquinamento e di disastro ambientale vengano commessi per colpa e non per dolo, cioè non intenzionalmente, le pene saranno ridotte fino ad un massimo di due terzi.
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
Commette questo reato «chiunque, abusivamente, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente». La legge, in questi casi, prevede pene da 2 a 6 anni di carcere e una multa da 10 mila a 50 mila euro.
Impedimento del controllo
«Chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti» sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Associazioni contro l’ambiente
La legge prevede specifiche aggravanti nel caso i reati vengano commessi in forma associativa.
Confisca
«In caso di condanna o patteggiamento per i reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo nonché per i reati associativi il giudice deve sempre ordinare la confisca delle cose che sono il prodotto o il profitto del reato o che sono servite a commetterlo. Niente confisca quando i beni appartengano a terzi estranei al reato. Se la confisca dei beni non è possibile, il giudice ordina la confisca per equivalente. I beni e i proventi confiscati sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all’uso per la bonifica dei luoghi. Niente confisca quando l’imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza dei luoghi e, se necessario, alla loro bonifica e ripristino».